Cass. civile, sez. III del 1993 numero 7007 (24/06/1993)


Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l'obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, è inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell'art. 1354 cod. civ. e, quindi, come non apposta.

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