Cass. civile, sez. III del 1993 numero 5831 (24/05/1993)


Ai fini del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del vettore (configurabile in caso di violazione di diritti che alla persona danneggiata spettino indipendentemente dal contratto di trasporto) é necessario che il comportamento di quest' ultimo sia valutato, anche ai fini dell'onere probatorio, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma in base alle regole della responsabilità aquiliana.Pertanto, non può farsi ricorso alla responsabilità "ex recepto", che, essendo accessoria all'obbligazione contrattuale del trasporto, non é configurabile al di fuori ed indipendentemente da questo, ma é necessario che siano individuati specifici fatti e comportamenti del vettore, che costituiscono illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e che incombe a colui che si assume danneggiato di provare.

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