Cass. civile, sez. III del 1993 numero 5235 (06/05/1993)


Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione dell' immobile e dell' azienda, previsto dall' art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la cessione della locazione ha effetto, nei confronti del locatore, non dalla sua registrazione, ma solo dalla data della comunicazione a quest' ultimo dovuta dal conduttore ai sensi dell' art. 36 citato o, in difetto, dal momento della accettazione della cessione da parte del locatore, con la conseguenza che, fino a tale data, attivamente e passivamente legittimato in ordine alle azioni nascenti dal contratto di locazione rimane solo il conduttore cedente, anche quando la comunicazione della cessione sia avvenuta nel corso del giudizio instaurato contro lo stesso conduttore cedente, salvo che a seguito di intervento volontario o di chiamata in causa del cessionario, quest' ultimo ed il locatore chiedano concordemente la estromissione del cedente.

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