Cass. civile, sez. III del 1993 numero 11280 (16/11/1993)


Colui che ha il godimento dell' alloggio popolare in virtù di contratto di locazione stipulato con l' assegnatario, nonostante il divieto dell' art. 26 legge 8 agosto 1977 n. 513, è tenuto al pagamento del canone pattuito all' assegnatario, senza potergli opporre la nullità prevista dalla citata norma che non è riferibile ai rapporti interni tra assegnatario ed il suo conduttore, essendo questo carente di interesse perché il relativo accertamento comporterebbe la decadenza del suo diritto di godimento dell' abitazione.

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