Cass. civile, sez. III del 1992 numero 7244 (13/06/1992)


Le norme sulla prelazione ed il riscatto agrario, hanno carattere di norme di ordine pubblico, essendo poste a tutela della collettività, al principale fine del corretto funzionamento dell'istituto della prelazione e del raggiungimento degli scopi sociali e di politica agraria ed economica che il legislatore ha inteso perseguire. La violazione di siffatte norme come nel caso di vendita effettuata a favore del prelazionante che sia decaduto dall'esercizio della prelazione per inosservanza dei relativi termini, comporta perciò la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, e tale nullità può essere fatta valere, secondo la regola generale dell'art. 1421 cod. civ. da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tra gli interessati a far valere la nullità sono compresi i terzi che hanno acquistato il diritto al bene in base ad un titolo valido, come ad esempio un preliminare di compravendita, ovvero un verbale di aggiudicazione alla asta pubblica, sottoposti alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione dell'avente diritto.

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