Cass. civile, sez. III del 1992 numero 6443 (28/05/1992)


L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia, l'operatività nei confronti del proprietario-locatore della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all'interno dell'immobile dall'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su questo ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore. (Nella specie la S.C. affermando il suesposto principio ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario locatore per i danni prodotti a terzi da un incendio causato da materiali altamente infiammabili depositati dall'inquilino nei locali locati senza idonee precauzioni).

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