Cass. civile, sez. III del 1992 numero 2339 (25/02/1992)


L' ufficiale giudiziario che abbia riscosso l' importo di un titolo di credito, della cui presentazione all' incasso sia stato incaricato, è obbligato a custodirlo in funzione dell' obbligo di consegnarlo entro il giorno (non festivo) successivo al pagamento, previsto dall' art. 9 della legge n. 349 del 1973, da cui resta esonerato solo nel caso di obiettiva ed assoluta impossibilità a norma dell' art. 1256cod. civ.. (Nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla C.S. - aveva ritenuto l' ufficiale giudiziario obbligato al versamento della somma che aveva ricevuto in pagamento di un titolo presentato per l' incasso e che gli era stata sottratta da ignoti ladri, rilevando che non era stata provata l' impossibilità di adempimento della prestazione dovuta).

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