Cass. civile, sez. III del 1992 numero 12081 (10/11/1992)


L' art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all' ordine pubblico, si riferisce non solo agli atti specificamente vietati, ma a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge e, cioè, non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità (nella specie, contratto di compravendita concluso senza autorizzazione dall' amministratore di una società di capitali con sé stesso e, perciò, annullabile su istanza di parte, ai sensi dell' art. 1395 cod. civ.).

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