Cass. civile, sez. III del 1991 numero 8788 (12/08/1991)


La responsabilità civile conseguente al danno a cose o persone provocato da animali selvatici deve essere imputata, concorrendo le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. alla regioni, alle quali sono state trasferite le funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, e nel caso della regione Trentino-Alto Adige va attribuita alle riserve di caccia, rappresentate dalla federazione provinciale della caccia, concessionaria "ex lege" della gestione dei terreni della regione istituiti in riserva.

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