Cass. civile, sez. III del 1991 numero 8395 (27/07/1991)


L'importatore e il fornitore delle componenti di un emoderivato infetto rispondono in solido con il produttore finale per i danni causati dalla presenza del medicinale di contaminanti virali a meno che non provino la minor responsabilità ex art. 2055 c.c.Deve essere confermata la sentenza di merito che affermi ex art. 2050 c.c. la responsabilità del produttore di farmaci dannosi in base alla valutazione della disponibilità, al momento della messa in commercio del prodotto, di tecniche idonee a rilevarne la pericolosità, affermando l'obbligo del produttore di verificare la purezza biologica delle gamma-globuline utilizzate per confezionare il medicinale.

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