Cass. civile, sez. III del 1991 numero 5464 (15/05/1991)


In tema di prelazione urbana disciplinata dall'art. 38 della legge n. 342 del 1978 è valida la "denuntiatio" effettuata dal proprietario dell'immobile locato ad uso diverso dall'abitazione, ancorché abbia ceduto i suoi beni - tra cui quello locato - ai creditori a norma dell'art. 1977 cod. civ., poiché detta cessione non comporta il trasferimento della proprietà dei beni del debitore, ma ha il limitato effetto di conferire ai creditori cessionari un mandato alla liquidazione ed al riparto dei beni, fatto salvo un connaturato vincolo di indisponibilità di natura personale ed obbligatoria che non incide sulla titolarità dei rapporti sostanziali, né sulla legittimazione attiva e passiva relativa alle attività cedute.

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