Cass. civile, sez. III del 1991 numero 11677 (04/11/1991)


Nel caso in cui, sulla base di convenzioni di natura urbanistica, il comune inserisca nella propria rete viaria le strade di proprietà di altro ente, (nella specie, un consorzio stradale), consentendo che la collettività ne usi per pubblico transito e disciplinandovi con appositi cartelli la circolazione veicolare, il comune è tenuto ad assicurare agli utenti l'efficienza e la sicurezza della sede stradale nonché degli impianti accessori di quelle strade, senza che tale suo obbligo e le responsabilità connesse alla sua inosservanza possano venire meno nell'ipotesi di trasferimento dell'onere della sua manutenzione della strada così acquisita al sistema viario comunale all'ente proprietario delle stesse, rispondendo pur sempre, il comune direttamente verso gli utenti, delle colpevoli carenze nella sorveglianza sull'efficienza e sicurezza della rete viaria, salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario della strada in base ai rapporti e alle convenzioni con esso stipulate (nel caso specifico, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità del comune per i danni subiti da un ciclista a causa della inadeguata sistemazione di una griglia di raccolta delle acque piovane di una strada aperta al pubblico perché di proprietà di un consorzio, tenuto, in base ad una convenzione con il comune, alla sua manutenzione; la cassazione ha cassato la sentenza).

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