Cass. civile, sez. III del 1990 numero 9354 (11/09/1990)


In tema di locazione di immobile urbano che, adibito ad uso diverso da quello di abitazione, appartenga "pro indiviso" a più comproprietari il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della L. n. 392/1978 spetta al conduttore anche con riguardo alla sola quota dell'immobile che uno dei comproprietari intenda vendere ad un terzo o ad uno degli altri comproprietari realizzandosi in tal modo, anche gradualmente, ogni volta che ciascuno dei comproprietari decida di mettere in vendita la propria quota, lo scopo della norma che è quello di unire alla titolarità dell'impresa la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile ove la stessa viene gestita. Pertanto, ove manchi la "denuntiatio" prevista dal citato art. 38, spetta al conduttore, nell'ipotesi sopra indicata, il diritto di riscatto di cui al successivo art. 39, che non trova ostacolo nel fatto che il conduttore, in occasione di vendita di altra quota del medesimo immobile, non abbia esercitato la relativa prelazione.

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