Cass. civile, sez. III del 1990 numero 4591 (22/05/1990)


Con riguardo ad un incarico a promuovere la stipulazione di un contratto, che resta inquadrabile nell'ambito della mediazione in senso lato purché chi lo conferisce determini preventivamente le condizioni dell'affare, le parti, avvalendosi dei poteri ad esse derivanti dall'autonomia contrattuale, possono derogare al principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., stabilendo il diritto del mediatore al compenso, anche nel caso di revoca anticipata del mandato.

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