Cass. civile, sez. III del 1990 numero 4111 (12/05/1990)


Il legislatore stabilendo nel comma 1 dell'art. 2671 che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato un atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile", assegna all'obbligato, indipendentemente da una esplicita richiesta delle parti, un termine che indica come il più breve, ma anche come tale da poter essere osservato. Spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta - tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della trascrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenuto conto che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l'art. 1176 comma 2 c.c.

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