Cass. civile, sez. III del 1990 numero 11909 (14/12/1990)


La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965 n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, ma senza la ricorrenza di un lasso di tempo così breve tra i due atti da far risultare evidente il disegno preordinato dell'avente diritto alla prelazione e del terzo volto a consentire a quest'ultimo di acquisire la proprietà dello immobile in violazione delle norme sulla prelazione, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina.

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