Cass. civile, sez. III del 1990 numero 11236 (21/11/1990)


In tema di prelazione agraria, in mancanza di norme che deroghino al principio di cui all'art. 1277 cod. civ. (in base al quale per la estinzione di un debito pecuniario occorre la dazione di moneta avente corso legale), la offerta di assegni non può essere equiparata al pagamento del prezzo, atteso che per la realizzazione del trasferimento della proprietà del fondo occorre che entro il termine stabilito dalla legge venga effettuato il pagamento del prezzo o il deposito dello stesso nelle forme di legge (nel caso di mancata accettazione del proprietario del fondo offerto in vendita), non essendo sufficiente il compimento di atti idonei ad evitare unicamente la mora debendi o a costituire in mora il creditore, come nel caso che il prelazionante si sia limitato ad eseguire una offerta (formale o meno) del prezzo e questa sia stata rifiutata dal proprietario, ancorché idonea ad offrire la effettiva disponibilità di ricevere la somma dovuta quale l'invio, ad esempio, di vaglia postale, di assegno circolare o libretto postale intestato al destinatario.

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