Cass. civile, sez. III del 1989 numero 4514 (28/10/1989)


Il credito del mandatario verso il mandante per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato, avendo ad oggetto sin dalla sua origine una somma di danaro, ha natura di credito di valuta, come tale non soggetto ad automatica rivalutazione in caso di inadempimento.

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