Cass. civile, sez. III del 1988 numero 6083 (11/11/1988)


Il contratto in cui il vitaliziato, a fronte delle prestazioni, anche non patrimoniali, del vitaliziante, differisca il trasferimento a questi dei propri beni alla data della sua morte subordinandolo alla condizione risolutiva della sopravvenienza di una situazione di assoluta necessità di alienare a terzi, in tutto od in parte, i beni promessi, e riconoscendo in tale caso al vitaliziante un compenso adeguato alle prestazioni già effettuate, non incorre nel divieto dei patti successori (art. 458 cod. civ.) né importa esclusione dell'aleatorietà della prestazione del vitaliziato (determinabile sulla base delle prestazioni effettuate dal vitaliziante), stante l'oggettiva situazione di incertezza dei reciproci vantaggi e svantaggi dei contraenti esistente al momento della conclusione del contratto.

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