Cass. civile, sez. III del 1988 numero 5183 (21/09/1988)


L'azione di risoluzione per difetto, nella cosa venduta, delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (art. 1497 cod. civ.) e l'azione di responsabilità contro il mediatore per mancata comunicazione alle parti di circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 cod. civ.), configurano istituti autonomi privi di qualsiasi relazione di continenza, dipendenza o necessaria concorrenza, concernendo rapporti ed obblighi contrattuali patologicamente diversi e non interscambiabili. (Nella specie il compratore aveva agito contro il mediatore imputandogli di non avere comunicato al venditore di una partita di piastrelle in gres che queste, essendo destinate anche ad una pavimentazione all'aperto, dovevano essere resistenti al gelo).

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