Cass. civile, sez. III del 1987 numero 7467 (07/10/1987)


In presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota.A questa regola fa eccezione il principio di causalità efficiente, di cui al capoverso dell' art.. 41 cod. pen., secondo cui la causa, sempre che abbia le caratteristiche della prossimità o sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l' evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.

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