Cass. civile, sez. III del 1987 numero 6061 (11/07/1987)


Nel submandato, come in ogni figura di subcontratto, sussiste una coincidenza di mera natura obiettiva tra il contenuto del primo e del secondo rapporto, indipendentemente dalla consapevolezza, da parte del submandatario, di tale identità, non verificandosi un incontro diretto di volontà tra mandante e submandatario; ne consegue che la morte del mandatario determina l' estinzione (oltre che del mandato) anche del submandato, per il venir meno del soggetto nel quale il mandante ha riposto la sua fiducia.

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