Cass. civile, sez. III del 1987 numero 5478 (22/06/1987)


La pattuita modalità di pagamento del prezzo a mezzo di ricevuta cambiaria non può ritenersi idonea a spostare il luogo dello adempimento da quello del domicilio del venditore, come previsto dall'art. 1498, ultimo comma, cod. civ., trattandosi di mera facoltà concessa all'acquirente secondo la corrente prassi commerciale, senza che, ai fini dell'inadempimento e del conseguente obbligo degli interessi, sia necessaria la costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 cod. civ..

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