Cass. civile, sez. III del 1986 numero 6998 (27/11/1986)


Quando sia mancata la spendita del nome del mandante al momento della contrattazione, gli effetti del negozio - anche se l'altro contraente abbia avuto aliunde la conoscenza del mandato e dell'interesse del mandante nell'affare - si consolidano direttamente in capo al mandatario, realizzandosi così un caso di sostituzione reale di persona e non costituendosi alcun rapporto tra mandante e terzo. Consegue che il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio in nome proprio, nei limiti di cui all'art. 1708 cod. civ., a tutela dei diritti di pertinenza sostanziale del mandante senza che l'esternazione del mandato, fatta successivamente al contratto acquisitivo del diritto, incida sulla posizione sostanziale e processuale del mandatario stesso, potendo soltanto l'effettuato ritrasferimento al mandante del bene acquistato per suo conto integrare una successione a titolo particolare nel relativo diritto controverso, con gli effetti di cui all'art. 111 cod. proc. civ. (e salva la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie nel difetto delle condizioni per l'estromissione dell'alienante).

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