Cass. civile, sez. III del 1986 numero 4539 (14/07/1986)


In tema di contratto di mantenimento, qualora non sia possibile per qualsiasi causa la prestazione in natura, è applicabile l' art. 443 cod. civ. che prevede, in materia di alimenti, la determinazione da parte del giudice del modo di somministrazione della prestazione dell' obbligato e, quindi, anche la convertibilità in danaro della prestazione, indipendentemente dalla scelta dell' interessato e dalla domanda della parte.

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