Cass. civile, sez. III del 1985 numero 371 (25/01/1985)


Nel contratto di rendita vitalizia, qualora sia prevista a carico del vitaliziante anche un' obbligazione assistenziale a favore del vitaliziato, la mancanza di un' apposita clausola diretta a stabilire la risoluzione del contratto in caso di inadempimento di siffatta obbligazione non importa la manifestazione di una volontà contraria o quanto meno il significato di minore importanza attribuita dal costituente della rendita all' esecuzione del detto obbligo, la cui rilevanza va invece desunta dal complessivo contesto del negozio, con la conseguenza, in caso di accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza, della risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1453 cod. CIV..

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