Cass. civile, sez. III del 1985 numero 1543 (21/02/1985)


La manifestazione della volontà del creditore di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria entità esteriore che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte di una nuova obbligazione, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore. (Nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha reputato che l' avere le parti dato atto che il pagamento del terzo avveniva "con animo di rivalsa" non indicava in modo non equivoco la volontà di operare la sostituzione).

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