Cass. civile, sez. III del 1984 numero 6612 (17/12/1984)


Si ha la figura dell' accollo semplice od interno allorché il debitore convenga con un terzo l' assunzione da parte di questi, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l' originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo i mezzi che servono al debitore per adempiere ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto. Tuttavia, qualora l' assunzione del debito da parte del terzo sia avvenuta con limiti nel "quantum" o nel "quomodo", trova applicazione il principio espresso per l' accordo esterno del quarto comma dell' art. 1273 cod. civ., secondo il quale l' accollante risponde nei limiti in cui ha assunto il debito.

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