Cass. civile, sez. III del 1984 numero 3610 (16/06/1984)


In un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, come una compravendita immobiliare (art.. 1350 n.. 1 cod. civ.), l' esigenza dell' elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, che, quindi, per avere giuridica rilevanza, devono essere manifestate, ancorché in tempi diversi, in forma scritta, senza possibilità di equipollenti. Pertanto, la dazione di un assegno in conto prezzo, pur costituendo comportamento concludente, non può valere come manifestazione di volontà idonea a perfezionare una tale compravendita.

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