Cass. civile, sez. III del 1983 numero 3102 (06/05/1983)


Nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del decreto di trasferimento all' enel di impresa elettrica e la data dell' effettiva consegna della medesima all' amministratore provvisorio nominato dall' enel, l' imprenditore soggetto alla nazionalizzazione, il quale, secondo la previsione degli artt. 12 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e 2 del D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, provveda alla temporanea custodia dei beni ed alla temporanea gestione dell' azienda, e, quindi, all' effettivo esercizio del potere di direzione e controllo del personale impiegato nelle corrispondenti mansioni (ancorché già passato formalmente alle dipendenze dell' enel), senza che vi sia in proposito alcun concreto e diretto intervento dell' ente medesimo, non pone in essere un' attività legata da vincolo o rapporto di subordinazione con l' espropriante, ma espleta un mandato gestorio autonomamente conferitogli dalla legge, che non si esaurisce nel compimento di atti negoziali, ma comprende l' esecuzione delle operazioni materiali o tecniche che si rendano necessarie al mantenimento della funzionalità e dei programmi in corso della impresa elettrica. Ne consegue che il fatto illecito commesso da quel personale nel suddetto periodo, pure se inerente alle indicate operazioni materiali e tecniche (nella specie, completamento degli invasi del bacino del vajont, da cui derivò il disastro dell' ottobre 1963), determina l' insorgere a carico del predetto imprenditore, secondo la previsione dell' art. 2049 cod. civ., di responsabilità civile verso il terzo danneggiato.

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