Cass. civile, sez. III del 1983 numero 1425 (24/02/1983)


La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (nella specie, da un cancello azionato elettricamente mediante l'uso di un apposito pulsante) postula che l'evento lesivo derivi da mancata o inadeguata custodia della cosa - da intendersi nel senso ampio, comprensivo di inidoneo governo o impiego di essa da parte di chi ne ha l'obbligo e senza che rilevi che la cosa stessa sia o non munita di autonoma capacità di nuocere - e si distingue, pertanto, da quella connessa all'esercizio di attività pericolose, la quale postula una successione continua e ripetuta di atti che si svolge nel tempo e che rivela una notevole potenzialità di danno, superiore al normale ed apprezzabile in un momento anteriore all'evento dannoso, così da consentire all'ospedale la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e da costituire il parametro di commisurazione della diligenza dovuta, la cui mancanza integra la colpa presunta dall'art. 2050, anche qualora tali atti si coordinino non già, come di norma, all'esercizio di una impresa, bensì semplicemente ad un fine tipico oggettivamente pericoloso.

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