Cass. civile, sez. III del 1982 numero 6934 (16/12/1982)


La pubblica amministrazione risponde direttamente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via concorrente e solidale con l' autore dell' illecito, la cui responsabilità è ugualmente diretta, senza che incidano sulla natura delle due corrispondenti obbligazioni risarcitorie, solidali a tutti gli effetti, compresi quelli previsti dall' art.. 1301 cod. civ., né la possibilità di esistenza della sola responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito del dipendente, giacché essa si ricollega alle ipotesi, normativamente previste, di esclusione della responsabilità personale di quest' ultimo, con conseguente venir meno dello stesso presupposto della responsabilità solidale; né la deducibilità delle suindicate responsabilità cumulativamente ovvero disgiuntamente, in quanto tale è la disciplina propria di tutte le obbligazioni solidali; né la configurazione di entrambe dette responsabilità come dirette.

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