Cass. civile, sez. III del 1982 numero 4811 (03/09/1982)


Il principio in forza del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (art.. 1937 cod. civ.) vale anche per le eventuali condizioni o limitazioni della garanzia fideiussoria, sicché queste, ove non emergenti dal titolo della garanzia medesima, o da altri titoli idonei a costituirne integrazione, non possono essere desunte "aliunde", né, in particolare, dai rapporti fra fideiussore e debitore principale, inopponibili al creditore.

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