Cass. civile, sez. III del 1982 numero 3284 (27/05/1982)


L' azione che il creditore del danneggiato dal fatto del terzo, proponga nei confronti di quest' ultimo (nella specie: azione del datore di lavoro a tutela del suo diritto di credito alle prestazioni del dipendente interrotte durante il periodo di inabilità conseguente al fatto illecito altrui) non si inquadra nella surrogatoria di cui all' art. 1916 cod. civ. e non presenta neppure analogie con l' azione prevista dall' art.. 1259 dello stesso codice, ma va assunta invece nello schema dell' azione risarcitoria diretta ex art. 2043 cod. civ., come tale esercitata iure proprio e non iure rappraesentationis. con la conseguenza che la transazione conclusa tra il terzo autore dell' illecito ed il danneggiato obbligato nei riguardi del proprio creditore non può riguardare e tanto meno pregiudicare i diritti risarcitori di quest' ultimo, estraneo alla detta contrattazione.

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