Cass. civile, sez. III del 1982 numero 2887 (10/05/1982)


Nel contratto di comodato, e per il caso di inadempimento od inesatto adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa ricevuta, il comodante che abbia esperito senza successo l'azione di adempimento non può domandare la condanna del comodatario alla prestazione per equivalente, ma soltanto il risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 1805, 1807 cod. civ., corrispondente al valore della cosa al momento in cui doveva essere effettuata la restituzione, detratto il deterioramento derivante dall'uso.

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