Cass. civile, sez. III del 1982 numero 2633 (27/04/1982)


La validità del negozio transattivo, stipulato per porre termine alla lite insorta tra privati circa la legittimità di una costruzione edilizia, non è esclusa dalla circostanza, che successivamente l'autorità giudiziaria penale, cui la parte interessata aveva presentato denuncia, abbia dichiarato la illegittimità della costruzione, dovendosi indagare se la dichiarazione di desistenza del denunciante, che non ha la capacità di disporre dei poteri repressivi spettanti a detta autorità, possa conservare validità quale rinuncia ai diritti privati (risarcimento del danno) relativi all'illecito denunciato.

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