Cass. civile, sez. III del 1982 numero 1081 (20/02/1982)


Nell' espromissione, prevista dall' art.. 1272 cod. civ., si verifica, per l' intervento dell' espromittente, un mero arricchimento, nel senso del suo coinvolgimento in via solidale con l' originario debitore, (o un mutamento del lato passivo, ove il creditore dichiari di liberare l' originario debitore) in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante, estranea la sussistenza o meno del proposito dell' espromittente di garantire il debito altrui, sicché nel caso in cui taluno si limita a promettere che altri adempia ad un obbligazione da questi già validamente assunta, si è in presenza di una fideiussione e non di una espromissione.La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, cui si riferisce l'art.. 1386 cod. civ., consiste nell'assunzione dell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui tale promessa è fatta, assuma verso costui un'obbligazione o, addirittura, esegua a favore del medesimo una determinata prestazione; pertanto, nel caso in cui taluno promette che altri adempia ad un'obbligazione che questi ha già validamente assunto, è configurabile non una promessa ai sensi della norma suddetta bensì una fideiussione.

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