Cass. civile, sez. III del 1981 numero 6353 (28/11/1981)


In tema di esecuzione del mandato, mentre l'eccesso o il difetto di rappresentanza - che si concretano in un travalicamento dei limiti della procura - comportano la mancata produzione di effetti nella sfera giuridica del mandante dell'atto compiuto dal rappresentante, l'abuso di rappresentanza - e cioè il cattivo uso di poteri realmente conferiti - necessita di una verifica della conformità dell'atto stesso allo scopo ed agli interessi perseguiti dal mandante. Verifica tuttavia non necessaria qualora, nel caso di mandato "rigido e specifico", il mandatario si discosti dalle specifiche istruzioni ricevute, compiendo un atto non corrispondente all'espressa volontà del mandante.

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