Cass. civile, sez. III del 1981 numero 2995 (07/05/1981)


In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto il grado d'incidenza delle singole colpe nella determinazione dell'evento, con la conseguenza che, quando siasi accertato che la collisione si è verificata per colpa di uno dei conducenti e che, nel comportamento dell'altro non è ravvisabile alcuna infrazione alle disposizioni di legge ed alle norme di comune prudenza, questo ultimo è liberato dalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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