Cass. civile, sez. III del 1981 numero 2347 (22/04/1981)


In tema di errore sulla dichiarazione nell'atto negoziale unilaterale ricettizio, sebbene la legge non preveda la possibilita di rettifica - con effetti ex tunc-quale rimedio di cui possa avvalersi il dichiarante, esso è ammissibile, in base al principio generale della buona fede, qualora l'errore sia stato riconosciuto (ovvero era facilmente riconoscibile) dal destinatario. Con la conseguenza che, prevalendo sul significato oggettivo della dichiarazione quello effettivamente voluto dal dichiarante e noto (o da reputarsi tale) al destinatario, la dichiarazione va valutata, con efficacia ex tunc, dando prevalenza al contenuto effettivo, piuttosto che a quello erroneamente espresso.

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