Cass. civile, sez. III del 1981 numero 2247 (14/04/1981)


Tutti gli antecedenti senza i quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono essere considerati sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, ovvero in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell' art 41 cod. pen., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l' evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.Poichè il rapporto di causalita tra il fatto illecito o l' inadempimento e l' evento dannoso puo essere anche indiretto o mediato, sono risarcibili anche i danni mediati ed indiretti, purche del fatto illecito costituiscano effetti normali, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.

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