Cass. civile, sez. III del 1981 numero 1468 (16/03/1981)


Il principio della conservazione del contratto e delle singole clausole,sancito dall' art 1367 cod civ, costituisce - secondo il dettato espresso dalla norma - un criterio interpretativo sussidiario, utilizzabile solo quando il senso delle pattuizioni sia rimasto oscuro ed ambiguo e permangano sul loro significato dubbi, che non sia stato possibile dissipare attraverso l' indagine interpretativa condotta alla stregua delle regole fondamentali di cui agli artt 1362 e segg cod civ.Seppure la procedura per la liquidazione della società si articola, di norma, in una prima fase di conversione in denaro del patrimonio sociale, cui segue il pagamento dei debiti per pervenire, alla fine, alla ripartizione dell'attivo, tuttavia - essendo essa stabilita nell'interesse dei soci e non dei creditori sociali - è consentita l'adozione di un procedimento di liquidazione convenzionale che assorba con un unico atto le suddette tre fasi, ancorchè resti, in linea logica, preliminare l'accertamento dello stato passivo e di quello attivo, con effetto di rendere vincolante fra le parti la situazione accertata e di costituire, sul piano processuale, la prova documentale di quei rapporti.

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