Cass. civile, sez. III del 1980 numero 4821 (25/07/1980)


Per aversi gestione di affari non è sufficiente il solo requisito dell' impossibilità del dominus di gestire l' affare (absentia domini) ma occorre l' utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum), la quale sussiste quando sia stata esplicata un' attività che producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in una evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso dominus quale buon padre di famiglia se avesse dovuto provvedere efficacemente da se alla gestione dell' affare.

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