Cass. civile, sez. III del 1980 numero 369 (15/01/1980)


Il dovere di vigilanza, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 2048 c.c. la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi, è da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza. (Nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione di insussistenza dell'obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di tragitto ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'età normalmente sviluppati).

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