Cass. civile, sez. III del 1980 numero 2335 (12/04/1980)


Gli usi espressamente richiamati dalla legge acquistano, per effetto del richiamo, forza di legge negli stessi termini in cui essi si sono formati in seno alla categoria di persone che vi danno vita, onde la norma che li richiama, nel regolare attraverso essi la materia che ne costituisce oggetto, non può essere intesa oltre l'ambito stesso dei soggetti cui gli sui stessi si riferiscono: ciò, in particolare, ove si tratti di uso che debba prevalere sulla legge in deroga ad una regola generale da questa sancita, essendo in tal caso ancor più evidente la necessità che l'efficacia dell'uso richiamato sia ristretta alla categoria dei soggetti nei cui confronti esso si è formato, onde evitare che il fine perseguito dal legislatore nel sancire la regola generale venga ad essere frustato dall'estensione soggettiva dell'uso contrario.

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