Cass. civile, sez. III del 1980 numero 2206 (03/04/1980)


Qualora il fatto dannoso sia imputabile a più persone, l'indagine circa la diversa efficienza causale del comportamento di ciascuna nella produzione dell'evento è irrilevante soltanto nel rapporto esterno, in cui opera comunque la solidarietà dei responsabili verso il danneggiato, ma non può essere omessa nel rapporto interno, avendo influenza determinante e discriminante sulla ripartizione del debito fra i corresponsabili, da effettuarsi proporzionalmente alla colpa di ciascuno di essi.L'obbligo di corrispondere un'equa indennità, previsto, ai sensi dell'art. 2045 c.c., a carico di colui che arreca un danno agendo in stato di necessità, anche se questo sia stato determinato dal comportamento colposo di un terzo, presuppone, in ogni caso, che la condotta del soggetto necessitato sia stata non solo cosciente e volontaria, ma anche oggettivamente contraria ad una norma di legge o di comune prudenza.

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