Cass. civile, sez. III del 1979 numero 5805 (10/11/1979)


L'inefficacia, nei confronti del creditore sequestrante o pignorante, delle alienazioni compiute dal de cuius deve ritenersi estesa ai creditori partecipi della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, in forza dei disposti degli artt 2906 e 2913 cod. civ., nei quali si fa espressa menzione, oltre che del creditore sequestrante o pignorante, anche dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

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