Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4921 (24/09/1979)


La posizione soggettiva del venditore per effetto del patto di riscatto si configura come un diritto potestativo di natura personale e di conseguenza non è cedibile al terzo se non mediante una vera e propria cessione dell'intero contratto di vendita, cui il patto di riscatto accede, secondo i principi generali in materia di contratti con prestazioni corrispettive di cui agli artt 1406 e segg cod. civ.. infatti nella vendita con patto di riscatto non è ipotizzabile un contratto complesso del quale, esaurita una prima componente, sia rimasta autonomamente in vita l'altra, costituente per se sola un contratto con prestazione a carico di una sola parte e, quindi, cedibile unilateralmente a norma dell'art. 1260 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1979 numero 4921 (24/09/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti