Cass. civile, sez. III del 1979 numero 3448 (21/06/1979)


L' associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, è tuttavia considerata dall' ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni e di rapporti giuridici e, quindi, come soggetto di diritti distinto dagli associati, essendo dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, e di una propria capacità sostanziale e processuale, esplicata mediante persone fisiche che agiscono in base al principio dell' immedesimazione organica, e non in base a un rapporto di rappresentanza volontaria degli associati. Ne consegue che il difetto di legittimazione processuale della associazione non riconosciuta - alla stregua di qualsiasi soggetto di diritti - è rilevabile, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo, inerendo alla valida costituzione del rapporto processuale e alla regolare instaurazione del contraddittorio, salvo il limite della formazione del giudicato.

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