Cass. civile, sez. III del 1979 numero 1716 (24/03/1979)


La responsabilità extracontrattuale configurata nell'art. 2043 c.c. è una fattispecie complessa che si perfeziona quando sono realizzati tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui la conoscibilità del danno ingiusto, e, pertanto, ove il danno cagionato dall'evento ad un soggetto si sia verificato in un determinato momento, ma si sia esteriorizzato in un momento successivo, è da quest'ultimo momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione cui è soggetto il diritto al risarcimento del danno (nella specie, la situazione di ipovarismo con perdita della capacità a procreare era insorta per irradiazioni praticate in seguito ad errore diagnostico, ma tale situazione non si era manifestata esteriormente per il verificarsi di frequenti "simulacri di mestruazioni", interpretati come sintomi del possibile ripristino di una condizione di normalità; solamente in seguito tale ipovarismo si manifestò esteriormente diventando riconoscibile e da tale momento i giudici del merito hanno fatto decorrere il termine per l'inizio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno; la S.C., enunciato il principio di cui alla massima, ha ritenuto esatta la soluzione accolta).L'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura. Poiché a questo rapporto contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgimento dell'attività diagnostica e della conseguente attività terapeutica, quale organo dell'ente ospedaliero, la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico o soltanto extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal comma 1 dell'art. 2947 c.c.

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